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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PRIMO.- Le presenti Condizioni, unitamente alle condifzioni specifiche che potranno stabilirsi, regolano la relazione giuridica derivante dai processi di contrattazione formalizzati dal CLIENTE tramite il sito web di ONDATA. Il CLIENTE accetta espressamente la sua propria piena adesione senza riserve a tale presente stipula nella versione pubblicata da ONDATA nel momento in cui il CLIENTE contratti i prodotti e/o servizi a cui sia interessato. Pertanto il CLIENTE si impegna a leggere attentamente le condizioni di contrattazione ogniqualvolta proceda alla contrattazione di un prodotto e servizio, in quanto tali condizioni hanno potuto essere oggetto di modifica dall’ultima volta a cui abbia avuto accesso.
Le presenti condizioni non escudono la possibilità che certi prodotti e/o servizi, offerti tramite il sito web, siano regolati da condizioni specifiche, nel cui caso le stesse verranno rese disponibili al CLIENTE.

SECONDO.- Tramite l’accettazione delle presenti Condizioni il CLIENTE dichiara:
a. di avere la capacità di contrattare.
b. che ha letto ed accetta le presenti Condizioni.
c. di avere sempre la possibilità di accedere alle condizioni di contrattazione relative ai prodotti e/o servizi, previamente dell’’inizio della relativa procedura di contrattazione, essendo queste disponibili o riproducibili da un supporto duraturo.

TERZO.- E’ oggetto del presente contratto la diagnosi relativa alle possibilità di recupero dei dati contenuti nel supporto fornito dal CLIENTE, così come, qualora disponibile, il recupero totale o parziale degli stessi, escludendo espressamente dai servizi contrattati la diagnosi e le possibilità tecniche di recupero del proprio supporto informatico.

QUARTO.- La diagnosi verrà svolta da ONDATA in forma GRATUITA, con l’eccezione del servizio di “DIAGNOSI URGENTE” in cui su richiesta del CLIENTE la diagnosi viene svolta entro le tre ore successive al ricevimento dell’hardware da parte dei laboratori ONDATA. Nel caso venga scelto tale servizio, verrà addebitato l’importo fisso di NOVANTANOVE EURO (99 Euro) più IVA, da corrispondersi al momento dell’invio dell’hardware per essere analizzato tramite contanti, assegni o ricevuta di avviso di bonifico bancario sul conto corrente di ONDATA così come fornito al CLIENTE. ONDATA non ha alcun obbligo di svolgere tale lavoro fintanto che tale importo non sia stato corrisposto, ed il CLIENTE non ha diritto ad alcun risarcimento di tale importo pagato qualora il risultato della diagnosi sia negativo.

QUINTO.- Non appena svolta la diagnosi, ONDATA informerà il CLIENTE circa il malfunzionamento relativo al suo hardware e fornirà un preventivo del tempo richiesto per il recupero dei dati nonché dei costi relativi a tale attività. Il CLIENTE deve quindi approvare tale preventivo per iscritto prima di dar luogo alla attività di recupero vera e propria. Nel caso i dati specificati in fase di diagnosi non potranno essere recuperati, ONDATA non fatturerà alcun importo al CLIENTE in merito alla effettuazione dei propri tentativi di recupero dati.

SESTO.- Il CLIENTE autorizza ONDATA, qualora questo venga ritenuto necessario per il recupero dei dati o per effettuare appropriate diagnosi, ad inviare il proprio hardware ad altri laboratori ONDATA o laboratori di terze parti posti in altra località rispetto a quella a cui il CLIENTE ha provveduto ad inviare il proprio hardware. Nello svolgimento di tale compito ONDATA utilizzerà i servizi di una società di trasporti, dove l’importo massimo assicurato, in caso di smarrimento o rottura, è quello stabilito nella sezione 1 dell’art. 3 dell’attuale Regolamento spagnolo relativo al trasporto terrestre “Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres”. Il CLIENTE accetta che ogni richiesta di risarcimento relativo a tale proposito verrà da lui intrapreso nei confronti di detta società di trasporto ed esonera pertanto ONDATA da qualsiasi responsabilità eventualmente applicabile a tale evenienza.
Qualora il CLIENTE desideri assicurare il valore delle informazioni contenute nel proprio hardware, o preferisce utilizzare una società di trasporto da lui conosciuta e di propria fiducia, è tenuto ad informare di ciò ONDATA al momento dell’invio del proprio hardware. Non ottemperando a questo, il CLIENTE accetta i termini e le condizioni di cui al precedente paragrafo.

SETTIMO.- Il CLIENTE autorizza espressamente ONDATA a svolgere sull’hardware inviato ogni sorta di operazioni che possano essere richieste al fine di essere in grado di effettuare la diagnosi ed il recupero dei dati richiesti, ed il CLIENTE è in tal modo avvertito che esiste la possibilità in cui tutti o una parte dei dati attualmente accessibili possano andare perduti a causa delle lavorazioni richieste per svolgere con successo l’attività commissionata. ONDATA non accetta alcuna responsabilità in merito a tale perdita, e non sarà obbligata a corrispondere alcun compenso come risultanza di questo: inoltre in tale contesto informa il CLIENTE che a salvaguardia di tale eventualità è per lui conveniente salvare tali dati in un altro supporto informatico. Come conseguenza di quanto appena espresso, il CLIENTE esime ONDATA ed i suoi propri operatori da qualsiasi responsabilità relativa a danni ulteriori che possano avvenire ai suoi propri dati contenuti nel supporto nel corso della prestazione del servizio richiesto. Pertanto, il CLIENTE ritiene indenni ONDATA ed i suoi propri operatori da qualsiasi possibile reclamo di terzi dovuto al fatto che il supporto o i dati ivi contenuti risultino deteriorati, alterati o resi inutilizzabili, impegnadosi a sostenere i costi che ONDATA potrebbe sostenere a causa di tali reclami.

OTTAVO.- Qualora per cause di forza maggiore risulti impossibile lo svolgimento di tutte o alcune delle obbligazioni pattuite nel presente contratto, questo non darà luogo ad alcun tipo di reclamo da ciascuna delle parti. A titolo esemplificativo, si considerano cause di forza maggiore: inondazioni, incendio, scioperi o terremoti, indisponibilità di specifiche componenti o software, o altre cause assimilabili a quelle descritte su cui le parti non abbiano alcuna forma di controllo cosciente. Nel caso in cui uno di tali eventi citati abbia luogo, la parte colpita si adopererà per darne adeguata informazione, al fine di poter adottare adeguate misure volte alla minimizzazione dei danni causati.

NONO.- Limitazione di responsabilità per danni. Il CLIENTE accetta che la reponsabilità totale di ONDATA ed i suoi propri operatori nei confronti del CLIENTE non potrà eccedere in alcun caso un valore doppio del totale della somma conferita dal CLIENTE ad ONDATA, o nel caso applicabile, il doppio del valore del preventivo presentato per il recupero dati, oppure il doppio dell’importo che ONDATA fattura per casi similari. Pertanto, il CLIENTE indica che il valore commerciale o personale dei dati contenuti nel supporto malfunzionante non supera l’importo di 3.000 euro (tremila euro).

DÉCIMO.- Una volta completate le attività di recupero dati, ONDATA ha l’obbligo di inviare l’ elenco dei files recuperati al CLIENTE, unitamente alla propria fattura per i servizi resi, ricevuto il quale il CLIENTE provvederà entro tre giorni, e prima di ricevere il proprio hardware ed i dati così recuperati, al pagamento della fattura per i servizi resi. Nel frattempo ONDATA si riserva il diritto di trattenere l’hardware ed i dati raccolti, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell’attuale Codice Civile.

UNIDCESIMO.- Al momento della consegna del supporto con gli archivi recuperati, il CLIENTE dovrà analizzare tale materiale per verificare che non contenga possibili virus acquisiti sul vecchio supporto precedentemente al suo invio. Nel caso il CLIENTE ritenga di esporre qualsiasi reclamo ad ONDATA in merito ai servizi prestati, questo dovrà essere fatto entro SETTE (7) giorni dal ricevimento degli archivi recuperati. Il CLIENTE esime ONDATA dagli eventuali danni che potranno avvenire nel supporto contenente i dati recuperati, impegnandosi a farne una copia di sicurezza al momento della sua ricezione.

DODICESIMO.- In ottemperanza alla legge italiana 675/96 (legge sulla privacy), e alla Ley Orgánica 15/1999, del 13 Dicembre della legislazione spagnola (Protección de Datos de Carácter Personal) ONDATA si impegna espressamente e formalmente a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni di cui possa venire a conoscenza durante lo svolgimento delle operazioni richieste per il recupero dei dati dall’hardware fornito, e di non utilizzare tali informazioni e di non utilizzare tali informazioni per alcuno scopo che non sia oggetto del presente contratto. A tal fine ONDATA ha predisposto misure tecnologiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare che tali dati possano essere alterati, persi, processati o resi accessibili senza autorizzazione, tenendo in considerazione lo stato della tecnologia, la natura dei dati immagazzinati ed i rischi a cui tali dati sono esposti, indipendentemente dal fatto che tali rischi derivino da fattori umani o da eventi fisici o naturali.

TREDICESIMO.- Le parti eleggono il Tribunale di Madrid come foro competente per qualsiasi disputa possa insorgere nella interpretazione delle clausole stipulate nel presente contratto.

 
 
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