CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO
PRIMO.- Le
presenti Condizioni, unitamente alle condifzioni specifiche
che potranno stabilirsi, regolano la relazione giuridica derivante
dai processi di contrattazione formalizzati dal CLIENTE tramite
il sito web di ONDATA. Il CLIENTE accetta espressamente la
sua propria piena adesione senza riserve a tale presente stipula
nella versione pubblicata da ONDATA nel momento in cui il
CLIENTE contratti i prodotti e/o servizi a cui sia interessato.
Pertanto il CLIENTE si impegna a leggere attentamente le condizioni
di contrattazione ogniqualvolta proceda alla contrattazione
di un prodotto e servizio, in quanto tali condizioni hanno
potuto essere oggetto di modifica dall’ultima volta a cui
abbia avuto accesso.
Le presenti condizioni non escudono la possibilità
che certi prodotti e/o servizi, offerti tramite il sito web,
siano regolati da condizioni specifiche, nel cui caso le stesse
verranno rese disponibili al CLIENTE.
SECONDO.-
Tramite l’accettazione delle presenti Condizioni il CLIENTE
dichiara:
a. di avere la capacità di contrattare.
b. che ha letto ed accetta le presenti Condizioni.
c. di avere sempre la possibilità di accedere alle
condizioni di contrattazione relative ai prodotti e/o servizi,
previamente dell’’inizio della relativa procedura di contrattazione,
essendo queste disponibili o riproducibili da un supporto
duraturo.
TERZO.- E’
oggetto del presente contratto la diagnosi relativa alle possibilità
di recupero dei dati contenuti nel supporto fornito dal CLIENTE,
così come, qualora disponibile, il recupero totale
o parziale degli stessi, escludendo espressamente dai servizi
contrattati la diagnosi e le possibilità tecniche di
recupero del proprio supporto informatico.
QUARTO.- La
diagnosi verrà svolta da ONDATA in forma GRATUITA,
con l’eccezione del servizio di “DIAGNOSI URGENTE” in cui
su richiesta del CLIENTE la diagnosi viene svolta entro le
tre ore successive al ricevimento dell’hardware da parte dei
laboratori ONDATA. Nel caso venga scelto tale servizio, verrà
addebitato l’importo fisso di NOVANTANOVE EURO (99 Euro) più
IVA, da corrispondersi al momento dell’invio dell’hardware
per essere analizzato tramite contanti, assegni o ricevuta
di avviso di bonifico bancario sul conto corrente di ONDATA
così come fornito al CLIENTE. ONDATA non ha alcun obbligo
di svolgere tale lavoro fintanto che tale importo non sia
stato corrisposto, ed il CLIENTE non ha diritto ad alcun risarcimento
di tale importo pagato qualora il risultato della diagnosi
sia negativo.
QUINTO.- Non
appena svolta la diagnosi, ONDATA informerà il CLIENTE
circa il malfunzionamento relativo al suo hardware e fornirà
un preventivo del tempo richiesto per il recupero dei dati
nonché dei costi relativi a tale attività. Il
CLIENTE deve quindi approvare tale preventivo per iscritto
prima di dar luogo alla attività di recupero vera e
propria. Nel caso i dati specificati in fase di diagnosi non
potranno essere recuperati, ONDATA non fatturerà alcun
importo al CLIENTE in merito alla effettuazione dei propri
tentativi di recupero dati.
SESTO.- Il
CLIENTE autorizza ONDATA, qualora questo venga ritenuto necessario
per il recupero dei dati o per effettuare appropriate diagnosi,
ad inviare il proprio hardware ad altri laboratori ONDATA
o laboratori di terze parti posti in altra località
rispetto a quella a cui il CLIENTE ha provveduto ad inviare
il proprio hardware. Nello svolgimento di tale compito ONDATA
utilizzerà i servizi di una società di trasporti,
dove l’importo massimo assicurato, in caso di smarrimento
o rottura, è quello stabilito nella sezione 1 dell’art.
3 dell’attuale Regolamento spagnolo relativo al trasporto
terrestre “Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres”. Il CLIENTE accetta che ogni richiesta
di risarcimento relativo a tale proposito verrà da
lui intrapreso nei confronti di detta società di trasporto
ed esonera pertanto ONDATA da qualsiasi responsabilità
eventualmente applicabile a tale evenienza.
Qualora il CLIENTE desideri assicurare il valore delle informazioni
contenute nel proprio hardware, o preferisce utilizzare una
società di trasporto da lui conosciuta e di propria
fiducia, è tenuto ad informare di ciò ONDATA
al momento dell’invio del proprio hardware. Non ottemperando
a questo, il CLIENTE accetta i termini e le condizioni di
cui al precedente paragrafo.
SETTIMO.- Il CLIENTE autorizza
espressamente ONDATA a svolgere sull’hardware inviato ogni
sorta di operazioni che possano essere richieste al fine di
essere in grado di effettuare la diagnosi ed il recupero dei
dati richiesti, ed il CLIENTE è in tal modo avvertito
che esiste la possibilità in cui tutti o una parte
dei dati attualmente accessibili possano andare perduti a
causa delle lavorazioni richieste per svolgere con successo
l’attività commissionata. ONDATA non accetta alcuna
responsabilità in merito a tale perdita, e non sarà
obbligata a corrispondere alcun compenso come risultanza di
questo: inoltre in tale contesto informa il CLIENTE che a
salvaguardia di tale eventualità è per lui conveniente
salvare tali dati in un altro supporto informatico. Come conseguenza
di quanto appena espresso, il CLIENTE esime ONDATA ed i suoi
propri operatori da qualsiasi responsabilità relativa
a danni ulteriori che possano avvenire ai suoi propri dati
contenuti nel supporto nel corso della prestazione del servizio
richiesto. Pertanto, il CLIENTE ritiene indenni ONDATA ed
i suoi propri operatori da qualsiasi possibile reclamo di
terzi dovuto al fatto che il supporto o i dati ivi contenuti
risultino deteriorati, alterati o resi inutilizzabili, impegnadosi
a sostenere i costi che ONDATA potrebbe sostenere a causa
di tali reclami.
OTTAVO.- Qualora per cause
di forza maggiore risulti impossibile lo svolgimento di tutte
o alcune delle obbligazioni pattuite nel presente contratto,
questo non darà luogo ad alcun tipo di reclamo da ciascuna
delle parti. A titolo esemplificativo, si considerano cause
di forza maggiore: inondazioni, incendio, scioperi o terremoti,
indisponibilità di specifiche componenti o software,
o altre cause assimilabili a quelle descritte su cui le parti
non abbiano alcuna forma di controllo cosciente. Nel caso
in cui uno di tali eventi citati abbia luogo, la parte colpita
si adopererà per darne adeguata informazione, al fine
di poter adottare adeguate misure volte alla minimizzazione
dei danni causati.
NONO.- Limitazione
di responsabilità per danni. Il CLIENTE accetta che
la reponsabilità totale di ONDATA ed i suoi propri
operatori nei confronti del CLIENTE non potrà eccedere
in alcun caso un valore doppio del totale della somma conferita
dal CLIENTE ad ONDATA, o nel caso applicabile, il doppio del
valore del preventivo presentato per il recupero dati, oppure
il doppio dell’importo che ONDATA fattura per casi similari.
Pertanto, il CLIENTE indica che il valore commerciale o personale
dei dati contenuti nel supporto malfunzionante non supera
l’importo di 3.000 euro (tremila euro).
DÉCIMO.-
Una volta completate le attività di recupero dati,
ONDATA ha l’obbligo di inviare l’ elenco dei files recuperati
al CLIENTE, unitamente alla propria fattura per i servizi
resi, ricevuto il quale il CLIENTE provvederà entro
tre giorni, e prima di ricevere il proprio hardware ed i dati
così recuperati, al pagamento della fattura per i servizi
resi. Nel frattempo ONDATA si riserva il diritto di trattenere
l’hardware ed i dati raccolti, conformemente a quanto disposto
dalle disposizioni dell’attuale Codice Civile.
UNIDCESIMO.- Al momento
della consegna del supporto con gli archivi recuperati, il
CLIENTE dovrà analizzare tale materiale per verificare
che non contenga possibili virus acquisiti sul vecchio supporto
precedentemente al suo invio. Nel caso il CLIENTE ritenga
di esporre qualsiasi reclamo ad ONDATA in merito ai servizi
prestati, questo dovrà essere fatto entro SETTE (7)
giorni dal ricevimento degli archivi recuperati. Il CLIENTE
esime ONDATA dagli eventuali danni che potranno avvenire nel
supporto contenente i dati recuperati, impegnandosi a farne
una copia di sicurezza al momento della sua ricezione.
DODICESIMO.- In ottemperanza
alla legge italiana 675/96 (legge sulla privacy), e alla Ley
Orgánica 15/1999, del 13 Dicembre della legislazione
spagnola (Protección de Datos de Carácter Personal)
ONDATA si impegna espressamente e formalmente a mantenere
la più stretta riservatezza in merito alle informazioni
di cui possa venire a conoscenza durante lo svolgimento delle
operazioni richieste per il recupero dei dati dall’hardware
fornito, e di non utilizzare tali informazioni e di non utilizzare
tali informazioni per alcuno scopo che non sia oggetto del
presente contratto. A tal fine ONDATA ha predisposto misure
tecnologiche ed organizzative atte a garantire la sicurezza
dei dati personali ed evitare che tali dati possano essere
alterati, persi, processati o resi accessibili senza autorizzazione,
tenendo in considerazione lo stato della tecnologia, la natura
dei dati immagazzinati ed i rischi a cui tali dati sono esposti,
indipendentemente dal fatto che tali rischi derivino da fattori
umani o da eventi fisici o naturali.
TREDICESIMO.- Le parti eleggono
il Tribunale di Madrid come foro competente per qualsiasi
disputa possa insorgere nella interpretazione delle clausole
stipulate nel presente contratto. |